Chi mette segnali in un ambiente naturale

La presenza di segnali induce gli utenti a credere che si tratti di un Sentiero “gestito”, mantenuto, sicuro ecc. ossia un cosiddetto Itinerario

 

Gli itinerari ciclopedonali definiti dall’art. 2 del Codice della strada si attestano infatti su strade locali, urbane, extraurbane o vicinali destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.

Già la semplice definizione del Codice implica il concetto di prevalenza dell’utenza debole (che difetta nella pratica) nonché il principio di azione da parte del soggetto pubblico (che accerta le condizioni di sicurezza) con connessi livelli di responsabilità gestionale e amministrativa. Come efficacemente sintetizza Claudio Linzola per la individuazione e la dichiarazione di “itinerario ciclopedonale” è necessario che si sia in presenza di una strada di campagna:

 

  • che sia aperta al pubblico
  • non necessariamente di proprietà pubblica ma aperte al transito pubblico;
  • che sia caratterizzata da sicurezza intrinseca a tutela di ciclisti e pedoni.

 


Non importa quale tipo di segnale, è sufficiente che vi sia anche solo “continuità” o altre caratteristiche che lo equiparino ad un Percorso "segnato-segnalato". ( nota 1 )

 

Nel momento in cui su di un Sentiero appaiono dei segnali si può configurare l'esistenza di un Percorso segnalato e diventa quindi obbligato ad essere messo in sicurezza e manutenuto. Gli eventuali danneggiati per mancanza dei requisiti possono agire contro il Proprietario o Ente Gestore che diventa quindi caricato di maggiori rischi e responsabilità

 

Ai sensi dell’art.2, c.1. del Codice della Strada, infatti, ai fini dell’applicazione delle norme dello stesso Codice, si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

 

Nel caso in cui la strada usufruisca di servizi pubblici quali illuminazione e segnaletica orizzontale e verticale quest’ultima compete all’Ente proprietario della strada e quindi ai Comuni per tutte le strade private aperte all’uso pubblico (ai sensi del CdS, art.37, comma 1, lett. “c”). art.37, comma 1, lett. “c”).

 

Cassazione Civile (Sezione III, 4 gennaio 2010 n.7): “se un Comune consente alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata assume ’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, nulla rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area.”

 

In Italia manca normativa specifica. In Svizzera invece esiste un vero e proprio Protocollo vedi link.

 

Quindi chi mette i segnali espone se stesso e il proprietario a delle responsabilità enormi per i quali è assolutamente consigliabile una copertura assicurativa ( nota due )

 

Erroneamente si è portati a credere che "segnare" i Sentieri sia competenza esclusiva del CAI . Non è così! In un documento redatto dal CAI stesso viene spiegato tutto. Peccato che questo documento manca di essere pubblicato! vedi link spiegazioni

 

 

Punto 1 : Chi mette segnali senza avere il permesso

Di per sé è già una violazione passibile di sanzione su iniziativa del proprietario/PA o dell’eventuale Ente Gestore di un Parco.
Il fatto che i segnali non siano autorizzati non esonera l’Ente Gestore e la Proprietà dalle responsabilità.

Il rischio per il Proprietario è duplice:

  1. vi saranno frequentanti
  2. gli eventuali danneggiati potranno rivalersi adducendo di essere in presenza di un Sentiero Escursionistico “segnato”

 

Punto 2 : Chi mette segnali senza avere il permesso su di un sentiero pericoloso

Come al punto sopra  e i rischi di richieste risarcimenti da parte di eventuali infortuni aumentano esponenzialmente

 

Punto 3 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando ex-novo un sentiero pericoloso

Come al punto sopra e si può configurare il reato penale di inquinamento ambientale ( nota due ) ( nota tre )


 

Punto 4 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta

Come al punto sopra, è perseguibile d’ufficio e/o con aggravante

Laddove si accerti inquinamento all’ambiente si configura un conseguente reato penale,e farlo in Area Protetta comporta un'aggravante ( nota quattro )

 

Subsistema Territoriale 2° La Calvana – la Dorsale

L’area collinare sommitale della Calvana è caratterizzata da superfici boscate di notevole estensione, prati sommitali e di costa utilizzati per il pascolo. L’area di mezza costa presenta il paesaggio dei coltivi terrazzati con le ville. Rappresenta un complesso ecosistema di rilevante valore ambientale e nel contempo di elevata vulnerabilità. (...)

Attualmente i nuclei della parte alta della Calvana, dove l’apertura di nuovi sentieri, l’abbandono delle pratiche forestali e gli incendi hanno prodotto il degrado dell’ambiente, sono abbandonati o sottoutilizzati.

(fonte Rapporto Ambientale Comune di Prato)

 

 Molto importante:

Il Rapporto Ambientale del Comune di Prato scrive che "l'apertura di nuovi sentieri ha prodotto il degrado dell'ambiente" ossia sta affermando che aprire sentieri nuovi è attività penalmente perseguibile

 

Punto 5 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta con la complicità di soggetti preposti alla gestione dei Sentieri o dell’Area Protetta

Come al punto sopra, con possibilità di aggravante.

 

Punto 6 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta con la complicità di soggetti preposti alla gestione dei Sentieri in periodo di pandemia

In caso di infortunio possibilità di aggravante

 

Punto 7 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta con la complicità di soggetti preposti alla gestione dei Sentieri in periodo di pandemia ad opera di soggetti anonimi e mascherati

Come al punto sopra e potenzialmente aggravante ( nota cinque )

 

Punto 8 : Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta con la complicità di soggetti preposti alla gestione dei Sentieri in periodo di pandemia ad opera di soggetti anonimi e mascherati che si reclamizzano Gruppo Autogestito in una pagina Facebook frequentata da oltre 10.000 utenti

Come sopra e con ulteriore aggravante

 

Punto 9 :Chi mette segnali senza avere il permesso creando un sentiero pericoloso in violazione di un Regolamento in Area Protetta con la complicità di soggetti preposti alla gestione dei Sentieri in periodo di pandemia ad opera di soggetti anonimi e mascherati che si reclamizzano Gruppo Autogestito in una pagina Facebook frequentata da oltre 10.000 utenti offendendo chi si permette di  evidenziare colpe e responsabilità

(….)

Punto 10 :Conclusioni


Serve in questo caso una presa di posizione netta da parte degli Organi Preposti per un immediato richiamo alle Regole, al senso civico, alla salvaguardia delle persone e del territorio

NB L'art. 452-decies introduce nel codice penale la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, è previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; tali  attività riparatorie dei luoghi devono avvenire "concretamente" e, in relazione alla tempistica, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado".

 

 

 

 

 Note:

Nota 1

https://canestrinilex.com/risorse/custode-dei-sentieri-di-montagna-risponde-per-danni-derivati-agli-escursionisti-cass-125718/

 

Nota 2

 

Il Magistrato Carlo Ancona (in un meeting del 2006) esamina le responsabilità verso terzi, utenti, per danni cagionati dalla manutenzione o dalla segnaletica dei sentieri… la responsabilità penale è personale (…)

 

Un caso di presupposto per l’individuazione di una possibile responsabilità penale si avrà in casi di tracciamento ed apertura di un nuovo sentiero: sarà possibile identificare un progettista, un promotore cui addebitare gli errori.

 

Un altro caso ci può essere quando vi sia una convenzione di affidamento tra un ente (comune, parco) ed un soggetto (per esempio una sezione del CAI) cui è affidata la manutenzione.

 

Un terzo caso può essere quello della messa a disposizione di un sentiero ai fini di una manifestazione turistica o sportiva. In questo caso la responsabilità potrebbe essere rinvenuta anche in difetto di violazione di obblighi di manutenzione e consisterebbe nell’aver consentito un uso del sentiero che vada oltre ed al di fuori della sua normale destinazione, con rischio per i partecipanti.

 

Nell’affrontare il discorso sulla responsabilità civile si evidenzia la necessità dell’accensione di polizze assicurative nel caso di convenzioni tra enti e CAI per la manutenzione di sentieri, anzi risulta opportuno prevedere un’apposita clausola nella convenzione stessa.

 

(…) va inoltre considerata la sua lunghezza, pertanto la responsabilità andrà valutata con il generale criterio della colpa. La soluzione sarà sempre affidata al rinvenimento dell’esatto punto di equilibrio fra responsabilità personale dell’escursionista, che deve prevedere quale potrà essere lo sviluppo delle difficoltà lungo il sentiero, e l’affidamento che il sentiero genera in lui, che sia tracciato nel migliore dei modi, sia percorribile senza difficoltà superiori a quelle prevedibili all’inizio e non presenti punti di difficoltà e pericolo eccessivi rispetto alla sua possibilità di previsione.

 

La responsabilità di manutenzione di sentieri e vie ferrate, analogamente come per la manutenzione di strade, discende dal verificarsi di insidie e trabocchetti, che hanno aggravato in modo imprevedibile il normale rischio che l’escursionista aveva accettato al momento in cui aveva imboccato quel percorso.

                                                                                                                 

Nota 3

Per individuazione della datazione recente di un sentiero si potrà consultare Carte Topografiche e Foto satellitari

 

Nota 4

L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015   introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti:

  • inquinamento ambientale
  • disastro ambientale;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo
  • omessa bonifica;
  • ispezione di fondali marini.


In particolare, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" (n. 1) o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna" (n. 2).

Il testo dell'art. 452- bis fa riferimento al carattere abusivo della condotta, formula  già utilizzata dal legislatore (oltre che nel codice penale) all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. E' poi attribuito rilievo penale alle sole alterazioni "significative e misurabili" dell'acqua o dell'aria o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima). La nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione "mutamento negativo misurabile. di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.

Con la sentenza n. 46170 del 3/11/2016  , la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la "compromissione" o il "deterioramento", di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis cod. pen. si risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio "funzionale", incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. La stessa sezione, con la sentenza n. 15865 del 2017 ha affermato che:

«Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen. , è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare».

Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha precisato che «La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod.pen. , comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D.Lgs. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico)»


 

Nota 5

 L'articolo 452-septies del codice penale inerente l'inquinamento ambientale, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l'impedimento del controllo, ovvero il delitto di chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

 

Nota 4

 

 

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